01-10-2021 – di: Livio Pepino
Mimmo Lucano, già sindaco di Riace, è stato condannato dal Tribunale di Locri alla pena di 13 anni e 2 mesi di reclusione per una serie impressionante di delitti (associazione a delinquere, abuso d’ufficio, truffa in danno dello Stato, peculato, falsità ideologica, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e chi più ne ha più ne metta). Risuonano forti le parole di Piero Calamandrei, pronunciate davanti al Tribunale di Palermo il 30 marzo 1956 in difesa di Danilo Dolci, arrestato mentre guidava un gruppo di braccianti a lavorare in una strada di Partinico abbandonata all’incuria: «Questa è la maledizione secolare che grava sull’Italia: il popolo […] ha sempre sentito lo Stato come un nemico. Lo Stato rappresenta agli occhi della povera gente la dominazione. Può cambiare il signore che domina, ma la signoria resta: dello straniero, della nobiltà, dei grandi capitalisti, della burocrazia. Finora lo Stato non è mai apparso alla povera gente come lo Stato del popolo». Sono passati, da allora, 65 anni ma la condanna di Mimmo Lucano mostra che, sul punto, assai poco è cambiato. Ancora una volta – come spesso mi accade ‒ è una “giustizia” in cui non mi riconosco.
Le sentenze non si valutano in base all’utilità contingente o al gradimento soggettivo ma alla luce della loro conformità ai principi costituzionali, alle regole del diritto e alle risultanze processuali. Ed è proprio questa conformità che manca nel caso di specie, in cui c’è l’amaro gusto di una sentenza già scritta sin dalle prime battute.
Nell’organizzare l’accoglienza dei migranti a Riace, Lucano ha reagito ai ritardi e alle inadempienze dell’Amministrazione dell’interno con numerose e ripetute forzature amministrative. Lo ha fatto alla luce del sole e rivendicato in mille interventi e interviste. Ci sono in ciò dei reati? Io non lo credo ma la cosa è possibile e non sarebbe uno scandalo accertarlo in un processo. Non è stato questo, peraltro, l’oggetto del processo di Locri in cui l’accusa fondamentale mossa a Lucano e su cui si è articolata l’intera istruttoria dibattimentale è stata quella di avere costituito, con i suoi più stretti collaboratori, un’associazione «allo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti (contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e il patrimonio)» orientando i progetti di accoglienza finanziati dallo Stato «verso il soddisfacimento di indebiti e illeciti interessi patrimoniali privati». È questa la chiave di volta dell’intera vicenda giudiziaria. In essa l’imputato, a ben guardare, non è Mimmo Lucano ma il modello Riace, trasformato da sistema di salvataggio e accoglienza (https://comune-info.net/a-tutte-le-ore-del-giorno/) in organizzazione criminale. È il mondo all’incontrario (https://volerelaluna.it/commenti/2018/10/02/larresto-di-mimmo-lucano-il-mondo-al-contrario/) in cui la solidarietà e l’umanità sono degli optional e il modello è l’ottusità burocratica: l’importante non è accogliere, inserire, dare dignità alle persone ma avere i registri formalmente in regola. Il mondo della solidarietà e dei diritti disegnato nella Costituzione e quello dei giudici di Locri stanno agli antipodi e sono destinati a non incontrarsi. Di più. Il teorema di fondo sotteso al processo, non scalfito dai mancati riscontri probatori, esclude finanche che possano trovare applicazione istituti, come lo stato di necessità, previsti dal sistema penale per consentire l’integrazione tra legalità formale e giustizia.
L’intera conduzione del processo da parte della magistratura calabra ha seguito il filo rosso del pre-giudizio colpevolista. Lucano è stato arrestato, sottoposto per quasi un anno a misure cautelari (dapprima gli arresti domiciliari, poi il divieto di tornare a Riace), sospeso dalla carica di sindaco, rinviato a giudizio e condannato con forzature evidenti. Alcuni esempi per tutti. L’attività del sindaco di Riace è stata monitorata e scandagliata dalla Procura di Locri e dalla Guardia di finanza per anni e facendo ricorso a prolungate intercettazioni telefoniche: in terra di ‘ndrangheta, in una regione in cui le condanne per corruzione si contano sulle dita di una o due mani e la distruzione dell’ambiente è la regola, questa vicenda meritava il primo posto (o quasi) nelle priorità dell’ufficio? Il giudice per le indagini preliminare, che pure ha respinto la richiesta di custodia cautelare avanzata dal pubblico ministero per i reati più gravi (ritenuti non sorretti da prove adeguate), ha motivato l’arresto di Lucano per due reati minori evocando il rischio, ictu oculi inesistente a processo iniziato, di commissione di nuovi delitti collegati al ruolo di sindaco, non ha spiegato perché quel rischio non poteva essere fronteggiato con una misura meno afflittiva e ha concluso affermando, contro ogni evidenza, che può «tranquillamente escludersi», in caso di condanna, la concessione della sospensione condizionale della pena (https://volerelaluna.it/commenti/2018/10/02/larresto-di-mimmo-lucano-il-mondo-al-contrario/). Pur dopo la sentenza 26 febbraio 2019 della Corte di cassazione che, nell’annullare con rinvio la misura cautelare in corso, ha letteralmente demolito l’impianto accusatorio (https://volerelaluna.it/commenti/2019/04/29/domenico-lucano-litalia-la-giustizia/), il giudice per le indagini preliminari di Locri e il tribunale del riesame hanno continuato, come se nulla fosse, a respingere le istanze di revoca della misura, incredibilmente ignorando le argomentazione del giudice di legittimità.
La sentenza di condanna e la pena inflitta sono il coronamento di tutto ciò. L’entità della pena, in particolare, è la sintesi di questo pre-giudizio e svela l’infondatezza del principio che ha aleggiato, anche sulla stampa, intorno al processo: Lucano ha sbagliato, magari a fin di bene, ma ha violato la legge e dunque deve essere condannato. Non è questo il caso. L’intervento giudiziario presenta sempre ampi margini di discrezionalità, cioè di scelta. Le pene previste per i reati variano da un minimo a un massimo, spesso con una forbice assai ampia, e la loro determinazione va effettuata dal giudice tenendo conto della gravità del fatto e delle caratteristiche del condannato; non solo, esistono attenuanti e cause di esclusione della punibilità legate a giudizi che è il giudice a dover formulare interpretando i princìpi fondamentali dell’ordinamento. La stessa interpretazione delle norme, lungi dall’essere un sillogismo formalistico simile a un gioco enigmistico, è un’operazione che implica giudizi di valore, bilanciamento di princìpi, opzioni culturali. Il riferimento alla discrezionalità sta a significare che, al di là dei (limitati) casi di patologie, ciò che viene in discussione allorché si valutano i provvedimenti giudiziari non è la loro legittimità formale ma la congruità delle interpretazioni adottate e delle scelte operate nell’ambito di una pluralità di opzioni possibili. Orbene, la pena scelta dai giudici per Lucano è quasi doppia rispetto a quella, già abnorme, richiesta dal pubblico ministero e superiore a quelle inflitte ai responsabili di “mafia capitale” e a Luca Traini per il raid razzista di Macerata del 3 febbraio 2018, pur qualificato come strage: https://volerelaluna.it/controcanto/2018/02/04/buio-mezzogiorno-terrorismo-macerata/). Difficile negare che vi sia in ciò un che di eccessivo, inadeguato, vessatorio.
Resta da chiedersi il perché di tutto questo. La risposta è, in realtà, agevole. Riace è stata, nel panorama nazionale, un unicum. Altri paesi e altre città hanno accolto migranti, anche in misura maggiore e con risultati altrettanto positivi. Ma Riace non si è limitata ad accogliere e a integrare. L’accoglienza è diventata il cuore di un progetto comprensivo di molti elementi profondamente innovativi: la pratica di una solidarietà gratuita, l’impegno concreto contro la ‘ndrangheta, un modo di gestire le istituzioni vicino alle persone e da esse compreso, il rilancio di uno dei tanti luoghi destinati all’abbandono e a un declino inarrestabile. Incredibilmente, quel progetto, pur tra molte difficoltà, è riuscito. La forza di Riace è stata la sua anomalia. La capacità di rompere con gli schemi formali e le ottusità burocratiche. Il trovare soluzioni ai problemi delle persone anche nella latitanza o nel boicottaggio di altre istituzioni. E poi, l’elezione di Lucano per tre mandati consecutivi è stata la dimostrazione che l’accoglienza può generare consenso, che si possono tenere insieme gli ultimi e i penultimi, che c’è un’alternativa allo status quo. Tutto questo non poteva essere tollerato nell’Italia dei predicatori di odio, degli sprechi, della corruzione, dell’arrivismo politico, della convivenza con le mafie, dell’egoismo localistico, del rifiuto del diverso. Da qui la reazione dell’establishment, le ispezioni e il taglio dei fondi, la delegittimazione e l’invocazione (a sproposito) della legalità, il processo e l’arresto di Lucano e, infine, la sua condanna.
In questo intervento normalizzatore la magistratura ha avuto un ruolo decisivo. Non è la prima volta che accade. È avvenuto e avviene, con riferimento a comportamenti e movimenti che si discostano dai desiderata del pensiero dominante, con preoccupante frequenza, da Torino a Catania, da Trieste a Reggio Emilia (https://volerelaluna.it/controcanto/2021/04/07/la-democrazia-autoritaria-che-e-dietro-langolo/), ma la cosa, lungi dall’essere una giustificazione, rende ancor più necessaria una presa di distanza critica. Nei momenti di crisi sociale ed economica – come quello che attraversiamo – la tendenza dei magistrati ad allinearsi alle politiche d’ordine è fortissima. Talora inarrestabile, nonostante le eccezioni e le resistenze, anche interne al corpo giudiziario. È in questa cultura che si colloca la vicenda giudiziaria di Domenico Lucano, spia di una deriva di cui dovrebbe occuparsi chi si preoccupa dello stato della giustizia, troppo spesso immerso nelle distrazioni di massa veicolate dai vari Palamara e dai loro epigoni.
La foto della homepage è di Valeria Fioranti ed è tratta da Comune-info